Condizioni generali

applicabili alle transazioni concluse tra BOWA-electronic GmbH & Co. KG – di seguito “BOWA” – e il cliente indicato nell’art. 2 delle presenti condizioni generali di contratto – di seguito “Acquirente” –
Art. 1 Ambito di validità, definizioni
(1) La relazione d’affari tra BOWA e l’Acquirente è regolata esclusivamente dalle seguenti Condizioni generali (CG) nella versione valida al momento dell’ordine. Eventuali condizioni divergenti dell’Acquirente non vengono riconosciute, salvo che BOWA non ne accetti espressamente la validità per iscritto. (2) Gli accordi individuali stipulati di volta in volta con l’Acquirente (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CG. Salvo prova contraria, il contenuto di tali accordi sarà disciplinato da un contratto o conferma scritti di BOWA. (3) Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti dell’Acquirente in relazione al contratto (ad es. indicazione di termini, denuncia di difetti, recesso o riduzione) devono avvenire per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali previsti dalla legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante. (4) Le presenti Condizioni generali si applicano unicamente nei confronti di imprese ai sensi dell’art. 310 par. 1 e dell’art. 14 del Codice civile tedesco (“Bürgerliches Gesetzbuch”, BGB).
Art. 2 Stipula del contratto
(1) La presentazione e la pubblicità di prodotti nello shop online BOWA non costituiscono un’offerta vincolante per la stipula di un contratto d’acquisto. (2) Tutte le immagini, i filmati, i disegni e i testi pubblicati nello shop online sono soggetti a diritti d’autore a favore di BOWA. L’uso di immagini, filmati, disegni e testi non è consentito senza il consenso esplicito di BOWA. (3) L’Acquirente può selezionare prodotti dall’assortimento visualizzato e inserirli nel carrello tramite il pulsante «Aggiungi al carrello». Cliccando sul pulsante «Ordine con obbligo di pagamento», l’Acquirente invia una richiesta d’acquisto vincolante per gli articoli che si trovano nel carrello. Prima dell’invio dell’ordine, l’Acquirente può visualizzare e modificare i dati in qualsiasi momento. La richiesta d’acquisto può essere inviata solo dopo l’accettazione delle presenti Condizioni generali, che diventano parte integrante della richiesta, tramite il pulsante «Sì, accetto sia le CG che le disposizioni sulla protezione dei dati». (4) BOWA invia quindi all’Acquirente una conferma automatica di ricezione dell’ordine via e-mail, in cui è nuovamente elencato l’ordine dell’Acquirente. Tale conferma indica unicamente che BOWA ha ricevuto l’ordine e non costituisce un’accettazione della richiesta. Il contratto si conclude solo con l’invio della dichiarazione di accettazione da parte di BOWA, che ha luogo tramite e-mail separata (conferma d’ordine) o la consegna dei prodotti ordinati
Art. 3 Consegna, disponibilità dei prodotti
(1) Se all’invio dell’ordine i prodotti selezionati non sono disponibili, BOWA informa l’Acquirente tempestivamente. Se la consegna del prodotto non è possibile in via definitiva, la dichiarazione di accettazione non viene emessa. In questo caso non ha luogo alcun contratto. Se il prodotto indicato nell’ordine dell’Acquirente non è disponibile solo temporaneamente, BOWA lo comunica all’Acquirente nella conferma d’ordine. (2) Il termine di consegna viene concordato individualmente o indicato all’accettazione dell’ordine (conferma d’ordine). (3) Qualora BOWA non sia in grado di rispettare un termine di consegna vincolante per motivi ad essa non imputabili (indisponibilità della prestazione), BOWA informerà l’Acquirente senza indebito ritardo, indicando allo stesso tempo il termine di consegna previsto. In caso di indisponibilità della prestazione anche entro tale termine successivo, BOWA ha il diritto di recedere interamente o parzialmente dal contratto; il corrispettivo eventualmente già versato dall’Acquirente sarà rimborsato senza indugio. Con indisponibilità del servizio ai sensi del precedente paragrafo è da intendersi in particolare la mancata consegna tempestiva da parte dei fornitori di BOWA, nella misura in cui quest’ultima abbia concluso una transazione di copertura congruente, non vi sia colpa di BOWA o del rispettivo fornitore o BOWA non sia tenuta all’approvvigionamento nel singolo caso. (4) Qualora non osservi i termini di consegna concordati in modo vincolante e ne sia responsabile, BOWA è tenuta a risarcire i danni comprovati dall’Acquirente, a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore. (5) I diritti dell’Acquirente ai sensi dell’art. 9 delle presenti Condizioni generali e i diritti legali di BOWA, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o inaccettabilità della prestazione e/o adempimento successivo) restano impregiudicati.
Art. 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, ritardo nell’accettazione, restituzione
(1) La consegna della merce ordinata avviene sotto forma di vendita per corrispondenza franco magazzino (Gomaringen, Germania), che è anche il luogo di adempimento per la consegna e ogni successiva prestazione. Se non diversamente concordato, BOWA ha il diritto di determinare liberamente il tipo di spedizione (in particolare l’impresa di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio). (2) Il rischio di prezzo e di prestazione, in particolare il rischio di distruzione accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti, passa al cliente al più tardi al momento della consegna. Tuttavia, in caso di acquisto per corrispondenza il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti, nonché il rischio di ritardo, vengono trasferiti già al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o altra persona o ente designati per effettuare la spedizione. Se è concordata l’accettazione, essa è determinante per il trasferimento del rischio. Il ritardo nell’accettazione dell’Acquirente è equiparabile alla consegna o accettazione. (3) La sostituzione o restituzione dei prodotti forniti da BOWA sono generalmente escluse. In ogni caso è esclusa la sostituzione o restituzione di prodotti in confezioni sterili. La precedente disposizione non si applica in caso di prodotti difettosi. L’accettazione, in via del tutto eccezionale, di un reso da parte di BOWA è possibile solo entro due settimane dalla consegna dei prodotti all’Acquirente nello stato e nella confezione originale. L’Acquirente si assume il rischio e le spese di trasporto dei prodotti resi.
Art. 5 Obbligo di segnalazione ai sensi dell’Ordinamento tedesco sul Piano di Sicurezza dei dispositivi medici
(1) Secondo le disposizioni dell’Ordinamento tedesco sul Piano di Sicurezza dei dispositivi medici (“Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung”, MPSV), i responsabili della prima immissione sul mercato dei dispositivi medici (fabbricanti, mandatari o importatori) sono tenuti a segnalare gli incidenti avvenuti in Germania (a determinate condizioni anche quelli verificatisi in Paesi terzi) e i richiami effettuati in Germania all’Istituto federale tedesco per i farmaci e i dispositivi medici (“Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte”, BfArM) o, conformemente all’ambito di competenza, all’istituto Paul-Ehrlich-Institut (PEI). L’obbligo di segnalazione si applica anche agli operatori e utilizzatori professionali (ad esempio, medici e dentisti) e alle persone che, su base professionale o commerciale, o in adempimento a funzioni od obblighi di legge, forniscono dispositivi medici a utilizzatori finali per uso proprio. (2) Con incidenti s’intendono, ad esempio, malfunzionamenti, guasti o modifiche delle caratteristiche di un dispositivo medico che abbiano causato o avrebbero potuto o possano causare, direttamente o indirettamente, il decesso o un grave deterioramento delle condizioni di salute di un paziente, di un utilizzatore o di un’altra persona, cfr. art. 2 n. 1 MPSV. (3) Per consentire a BOWA di adempiere all’obbligo legale di segnalazione, ogni Acquirente è tenuto a informare immediatamente BOWA per iscritto riguardo a incidenti e/o richiami ai sensi dell’art. 2 MPSV, nella misura in cui tali incidenti o richiami siano o possano essere collegati a un prodotto fornito da BOWA. Su richiesta di BOWA, l’Acquirente è inoltre tenuto a fornirle indicazioni complete ed esaurienti sull’ubicazione del dispositivo medico consegnato da BOWA; la tracciabilità del dispositivo medico deve essere garantita.
Art. 6 Prezzi, spese di trasporto e condizioni di pagamento
(1) Tutti i prezzi indicati sul sito web BOWA s’intendono al netto, esclusa l’imposta sul valore aggiunto applicabile, attualmente pari al 19%. L’IVA viene indicata in fattura separatamente. (2) Le spese di spedizione sono a carico dell’Acquirente. Per ordini di valore pari o superiore a 99 euro, la spedizione è gratuita. (3) Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine, il prezzo d’acquisto sarà esigibile entro 30 giorni dalla fatturazione e consegna o accettazione della merce. Ciononostante, BOWA ha diritto in qualsiasi momento, anche nell’ambito di una relazione d’affari esistente, a eseguire la consegna, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. Tale riserva sarà indicata da BOWA al più tardi nella conferma d’ordine. (4) Allo scadere del termine di pagamento, l’Acquirente sarà in mora. Per tutto il periodo di mora, il prezzo d’acquisto sarà gravato da interessi al tasso di legge di volta in volta in vigore. BOWA si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni. Nei confronti dei commercianti, resta impregiudicato il diritto di applicare interessi commerciali di mora (art. 353 del Codice di commercio tedesco “Handelsgesetzbuch”, HGB). (5) L’Acquirente gode di diritti di compensazione o ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia incontestato o giudizialmente acclarato. In caso di difetti nella consegna, rimangono inalterati i diritti dell’Acquirente, in particolare ai sensi delle presenti CG. (6) Se dopo la stipula del contratto risulta evidente (ad esempio in seguito all’apertura di una procedura di insolvenza) che il diritto al prezzo d’acquisto di BOWA è compromesso per insufficiente solvibilità dell’Acquirente, BOWA ha il diritto, ai sensi di legge, di rifiutare l’adempimento ed eventualmente recedere dal contratto, dopo l’indicazione di un termine adeguato (art. 321 del Codice civile tedesco). Per i contratti relativi alla produzione di merce infungibile (realizzazioni uniche) BOWA può dichiarare il recesso immediatamente; sono fatte salve le regolamentazioni di legge in merito al carattere superfluo della fissazione di un termine.
Art. 7 Riserva di proprietà
(1) BOWA mantiene la piena proprietà dei prodotti venduti fino al completo pagamento di tutti i suoi crediti attuali e futuri derivanti dal contratto d’acquisto e da una relazione d’affari in essere (crediti garantiti). (2) I prodotti soggetti a riserva di proprietà non possono essere costituiti in pegno né ceduti in garanzia a terzi prima del pagamento completo dei crediti garantiti da parte dell’Acquirente. Quest’ultimo è tenuto a informare BOWA per iscritto, senza ingiustificato ritardo, riguardo all’apertura di una procedura di insolvenza o al sequestro da parte di terzi (ad es. pignoramenti) dei prodotti di proprietà di BOWA. (3) In caso di inadempimento contrattuale dell’Acquirente, in particolare il mancato pagamento del prezzo d’acquisto dovuto, BOWA ha il diritto di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o di richiedere la restituzione dei prodotti sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non implica necessariamente la dichiarazione di recesso; BOWA ha il diritto di richiedere unicamente la restituzione dei prodotti riservandosi l’esercizio del recesso. Qualora l’Acquirente non ottemperi all’obbligo di corresponsione del prezzo d’acquisto, BOWA può far valere i diritti di cui sopra solo dopo aver fissato all’Acquirente un termine adeguato per il pagamento o se tale termine è superfluo in base alle disposizioni di legge. (4) L’Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trattare i prodotti soggetti a riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale fino alla revoca di cui al seguente punto (c). In questo caso si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni. (a) La riserva di proprietà si estende, per l’intero valore, ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione dei prodotti forniti da BOWA, e in tal caso BOWA è considerata il fabbricante. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con prodotti di terzi, permane il diritto di proprietà di questi ultimi, BOWA acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori contabili dei prodotti lavorati, miscelati o combinati. Per tutti gli altri aspetti si applicano ai prodotti realizzati le stesse condizioni concordate per quelli forniti con riserva di proprietà. (b) L’Acquirente cede a BOWA a titolo di garanzia tutte le pretese nei confronti di terzi a seguito della rivendita dei prodotti forniti o trasformati in toto o per l’ammontare dell’eventuale quota di comproprietà, ai sensi del paragrafo precedente. BOWA accetta tale cessione. Gli obblighi dell’Acquirente di cui al par. 2 si applicano anche ai crediti ceduti. (c) Rimane invariato il diritto dell’Acquirente, oltre a BOWA, alla riscossione del credito. BOWA s’impegna a non riscuotere il credito, fintanto che l’Acquirente adempie agli obblighi di pagamento nei suoi confronti, non vi sono compromissioni della solvibilità dell’Acquirente e BOWA non pone fine alla riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del par. 3. Qualora si verifichi uno dei suddetti casi, BOWA può esigere che l’Acquirente renda noti i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione. In questo caso, BOWA ha inoltre facoltà di revocare il diritto dell’Acquirente alla rivendita e alla trasformazione dei prodotti soggetti a riserva di proprietà. (d) Se il valore di realizzo delle garanzie supera i crediti di BOWA di oltre il 10%, a richiesta dell’Acquirente BOWA s’impegna a rilasciare le garanzie, a sua discrezione.
Art. 8 Diritti dell’Acquirente in relazione a difetti
(1) Per i diritti dell’Acquirente in relazione a difetti materiali o vizi giuridici (compresa la consegna errata o in difetto) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Restano in ogni caso inalterate le norme particolari di legge per la consegna finale di prodotti non trasformati a un consumatore, anche se sottoposti da quest’ultimo a ulteriore lavorazione (diritto di regresso del fornitore ai sensi dell’art. 478 del Codice civile tedesco). I diritti derivanti dall’azione di regresso sono esclusi se i prodotti difettosi sono stati ulteriormente trasformati dall’Acquirente o altra impresa, ad es. mediante il montaggio in un altro prodotto. (2) La responsabilità di BOWA in caso di difetti si basa essenzialmente sull’accordo stipulato in merito alla qualità dei prodotti. Come tale s’intendono tutte le descrizioni dei prodotti e le indicazioni del fabbricante che sono state incluse nel singolo contratto o annunciate pubblicamente da BOWA (in particolare nei rispettivi cataloghi o pagine Internet) al momento della stipula del contratto. (3) Nel caso in cui la qualità non sia stata concordata, per valutare l’esistenza di un difetto si farà riferimento alle norme di legge (art. 434 par. 1 c. 2 e 3 del Codice civile tedesco). (4) I diritti dell’Acquirente in relazione a difetti sono subordinati al rispetto, da parte di quest’ultimo, degli obblighi legali di ispezione e denuncia dei vizi (art. 377, 381 del Codice di commercio tedesco). Qualora si rilevi un difetto alla consegna, durante l’ispezione o in qualsiasi momento successivo, BOWA deve essere informata per iscritto immediatamente. In ogni caso i difetti evidenti devono essere prontamente segnalati per iscritto alla consegna (ricevimento presso l’Acquirente), e allo stesso modo i vizi occulti non riscontrati durante l’ispezione devono essere denunciati immediatamente dopo il rilevamento. Qualora l’Acquirente trascuri la debita ispezione dei prodotti e/o la denuncia dei vizi, ai sensi di legge è esclusa qualsiasi responsabilità di BOWA per il difetto non segnalato tempestivamente o regolarmente. (5) Qualora il prodotto consegnato dovesse risultare difettoso, BOWA potrà scegliere se provvedere a un adempimento successivo eliminando il difetto (riparazione) oppure fornire un prodotto sostitutivo esente da difetti (fornitura sostitutiva). Resta impregiudicato il diritto di BOWA di rifiutare l’adempimento successivo secondo le condizioni di legge. (6) BOWA ha facoltà di subordinare l’adempimento successivo al pagamento del prezzo d’acquisto in scadenza da parte dell’Acquirente. Quest’ultimo ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo d’acquisto in proporzione al difetto. (7) L’Acquirente è tenuto ad accordare a BOWA il tempo necessario e la possibilità di provvedere all’adempimento successivo dovuto, in particolare consegnando i prodotti contestati ai fini di un controllo. In caso di fornitura sostitutiva l’Acquirente è tenuto, ai sensi di legge, a riconsegnare a BOWA il prodotto difettoso. Se originariamente non era stato pattuito il montaggio da parte di BOWA, l’adempimento successivo non comprende lo smontaggio del prodotto difettoso, né il nuovo montaggio. (8) Le spese sostenute per la verifica e l’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, pedaggio, produzione e materiale ed eventualmente i costi di smontaggio e montaggio, sono a carico di BOWA qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, BOWA potrà esigere dall’Acquirente il risarcimento dei costi sostenuti a seguito dell’ingiustificata richiesta di eliminazione di vizi (in particolare, costi di verifica e di trasporto), a meno che quest’ultimo non potesse riconoscere l’assenza di vizi. (9) In casi urgenti, ad esempio se viene compromessa la sicurezza operativa o per scongiurare danni eccessivi, l’Acquirente ha il diritto di provvedere autonomamente all’eliminazione del vizio e di richiedere a BOWA il risarcimento delle spese effettivamente sostenute a tal fine. Nel caso di un tale intervento autonomo, BOWA deve essere immediatamente informata, se possibile anticipatamente. Il diritto di intervento autonomo non sussiste se, secondo le disposizioni di legge, BOWA avrebbe potuto rifiutare l’adempimento successivo. (10) Se l’adempimento successivo è fallito, oppure se il termine fissato adeguatamente dall’Acquirente per l’adempimento successivo è trascorso senza esito o ai sensi di legge è divenuto superfluo, l’Acquirente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo d’acquisto. Il diritto di recesso è tuttavia escluso se il difetto è irrilevante. (11) I diritti dell’Acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese sostenute invano sussistono, anche in caso di difetti, solo in conformità all’art. 9 e sono per il resto esclusi.
Art. 9 Altre responsabilità
(1) Salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni generali, incluse le disposizioni seguenti, BOWA risponde secondo le norme di legge vigenti in caso di violazione degli obblighi contrattuali o extra-contrattuali. (2) BOWA è responsabile per danni dovuti a errori, indipendentemente dal motivo giuridico, in caso di dolo o colpa grave. In caso di semplice negligenza, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. accuratezza nei propri affari; violazione non significativa di un obbligo), BOWA risponde soltanto a) per danni tali da compromettere la vita, l’integrità fisica o la salute, b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento costituisce presupposto essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale può fare e fa regolarmente affidamento); in questo caso, la responsabilità di BOWA sarà tuttavia limitata al risarcimento dei danni tipici e prevedibili. (3) Le limitazioni di responsabilità risultanti dal par. 2 sono valide anche in caso di violazione di obblighi da parte o a favore di persone per la cui colpa BOWA è responsabile ai sensi di legge. Esse non si applicano qualora BOWA abbia occultato un difetto in modo fraudolento o assunto una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell’Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto. (4) A seguito di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto, l’Acquirente può recedere o risolvere il contratto solo se BOWA è responsabile di tale violazione. È escluso un libero diritto di recesso dell’Acquirente, in particolare ai sensi degli art. 650, 648 del Codice civile tedesco. Per il resto si applicano le disposizioni di legge e le implicazioni giuridiche.
Art. 10 Prescrizione
(1) In deroga all’art. 438 par. 1 n. 3 del Codice civile tedesco, il termine di prescrizione generale, per pretese derivanti da difetti materiali o vizi giuridici, è pari a un anno a partire dalla consegna. Il termine di prescrizione decorre dall’accettazione, se convenuta. (2) I termini di prescrizione secondo il diritto d’acquisto di cui sopra si applicano anche alle richieste dell’Acquirente per il risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali legati ai difetti, a meno che l’applicazione del normale termine di prescrizione di legge (art. 195, 199 del Codice civile tedesco) non comporti nel singolo caso un termine di prescrizione più breve. I diritti di risarcimento dei danni dell’Acquirente ai sensi dell’art. 9 par. 2 c. 1 e 2 (a) e conformemente alla legge sulla responsabilità da prodotto decadono tuttavia esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
Art. 11 Diritto applicabile e foro competente
(1) Le presenti Condizioni generali e il rapporto contrattuale tra BOWA e l’Acquirente sono disciplinati dal diritto della Repubblica federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni. (2) Se l’Acquirente è un commerciante ai sensi del Codice di commercio tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente in via esclusiva, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la sede legale di BOWA a Gomaringen (Germania). Ciò vale anche nel caso in cui l’Acquirente sia un imprenditore ai sensi dell’art. 14 del Codice civile tedesco. BOWA ha in ogni caso il diritto di intentare causa anche nel luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CG o di un accordo individuale prevalente o presso il foro competente dell’Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alla competenza esclusiva.
Art. 12 Informazioni di identificazione di BOWA
BOWA-electronic GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Straße 4-10, 72810 Gomaringen, Germania Telefono: +49 (0) 7072 / 6002-965 Fax: +49 (0) 7072 / 6002-3965 E-mail: info@bowa.de Homepage: www.bowa.de Forma giuridica: società in accomandita semplice Registro delle imprese del tribunale di: Stoccarda N. iscrizione nel registro: HRA 381478 Partita IVA: DE 240259728 Aggiornamento: 23.01.2020 Il presente documento sostituisce eventuali condizioni di vendita, consegna e pagamento precedenti.